DPCM Coronavirus: Vademecum per aziende e uffici

Dpcm Coronavirus: Vademecum per aziende e uffici

Le nuove regole su smart working, turni, riunioni, eventi: cosa prevede il Dpcm 13 ottobre, indicazioni generali e specifiche per i diversi settori.

Nuovo Dpcm: ecco i nuovi divieti anti-Covid

Per le imprese e gli uffici non ci sono nuove restrizioni, in termini di chiusure, ma il Dpcm approvato dal Governo introduce una serie di indicazioni da seguire, la prima relativa allo smart working quale modalità da privilegiare in tutti i casi in cui è possibile, e sottolinea l’importanza di rispettare in modo stringente i protocolli anti-Covid, che sono tutti pubblicati in allegato al decreto.

Innanzitutto, l’obbligo di mascherine, che torna ad essere previsto per legge in modo molto preciso. Bisogna sempre avere dietro la mascherina, e indossarla in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni (quindi, sul posto di lavoro), e anche quando ci si trova all’aperto. In tutti i luoghi di lavoro:

  • vanno privilegiate le modalità di lavoro agile: significa che bisogna applicare lo smart working in tutti i casi in cui lo svolgimento dell’attività lavorativa lo consente;
  • vanno incentivate ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, e tutti gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • rispetto dei protocolli anticontagio, e in tutti i casi in cui non è possibile rispettare la distanza di almeno un metro è necessario adottare specifici dispositivi di protezione individuale;
  • incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando quando è necessario i previsti ammortizzatori sociali;
  • resta fondamentale il rispetto dei protocolli condivisi per il contrasto Covid dello scorso 24 aprile (ambienti di lavoro, cantieri), : il Dpcm specifica che questa regola si applica “sull’intero territorio nzionale”, a “tutte le attività produttive, industriali e commerciali”.

Gli allegati sopra citati contengono indicazioni specifiche sui comportamenti e protocolli da adottare in azienda, in ufficio, o in caso di trasferte, riunioni, congressi, fiere, eventi. Ci sono poi regole specifiche per determinati settori: ristorazione, balneazione, trasporti, sport, attività culturali, trasporti.

Imprese e uffici

Quarantena: cambiano le regole anti-Covid

Oltre alle regole generali sopra esposte (smart working, ferie e congedi) sono indicate le seguenti misure di prevenzione:

  • sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • si può procedere alla rimodulazione dei livelli produttivi;
  • piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

Mascherine e smart working: cosa cambia in ufficio

orari differenziati;

  • limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • riunioni in presenza solo se necessarie e urgenti;
  • sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work;
  • vanno favorite, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
  • obblighi di informazione: fra le altre cose, vano evidenziati gli obblighi di restare a casa in presenza di febbre superiore ai 37,5 grdi, e quello di informare il datore di lavoro della presenza di sintomi influenzali durante la prestazione lavorativa;
  • ingresso in azienda: si può misurare la febbre, regole precise da seguire in caso di conttti cn prsone positive al Covid negli ultimi 14 giorni;
  • fornitori: procedure sicure di ingresso, transito e uscita, ci sono poi regole specifiche ad esempio per gli autisti dei mezzi di trasporti, l’ingresso dei visitatori;
  • sanificazione ambienti di lavoro: anche qui, il protocollo prevede una serie di indicazioni specifiche da seguire, nella quotidianità e in caso di segnalazione di persone infette in azienda;
  • precauzioni igieniche personali: disponibilità detergenti per le mani, mascherine;
  • spazi comuni: ci sono regole precise di sanificazioni e indicazioni sul contingentamento degli ingressi in questi spazi (come mense, spogliatoi, aree relax, zona fumatori).

Infine, ci sono indicazioni su gestione persone sintomatiche, rapporti con il sistema sanitario.

Congressi ed eventi

Le regole si applicano a convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali e a tutti gli eventi assimilabili a queste fattispecie.

  • Numero massimo partecipanti: deve essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale.
  • Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
  • Adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità dei visitatori.
  • Tecnologie digitali per automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (come il sistema di prenotazione, pagamento ticket, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti. Nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche, dovrà essere eventualmente adeguata. Consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi.
  • Guardaroba: indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
  • Prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale: devono essere disponibili in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), e bisogna promuoverne l’utilizzo frequente.
  • Sale convegno: posti a sedere distanziati di almeno 1 metro, tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere organizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina.
  • Dispositivi e attrezzature a disposizione dei relatori: microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, e via dicendo, devono essere disinfettati prima dell’utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
  • Uditori e personale addetto all’assistenza: ad esempio accettazione, personale tecnico, tutor d’aula. Considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
  • Aree poster: organizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
  • Aree espositive: organizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
  • Igienizzazione ambienti: regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni. Ricambio d’aria, affollamento correlato alle portate effettive di aria esterna.

Tutte queste regole vanno integrate con quelle sulla ristorazione nel caso in cui sia ad esempio previsto un buffet.

ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane, CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia ampliano e rafforzano le moratorie

L’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese avevano sottoscritto il 15 novembre 2018 l’Accordo per il Credito 2019 che prevede, in relazione alle piccole e medie imprese (PMI), la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e di allungare la scadenza dei finanziamenti.

Il 6 marzo scorso, all’inizio della crisi del COVID-19, l’Abi e le Associazioni delle imprese hanno sottoscritto un Addendum per estendere le moratorie anche ai finanziamenti in essere fino al 31 gennaio 2020, erogati a PMI in bonis, danneggiate dalla diffusione del COVID-19.

L’Abi e le Associazioni delle imprese hanno deciso di estendere le moratorie anche in favore le imprese di maggiori dimensioni che autocertifichino di essere state danneggiate dal “COVID-19”.

Le moratorie potranno essere richieste fino al 30 giugno 2020. Tale termine potrà essere prorogato sulla base delle indicazioni delle Autorità di vigilanza bancaria.

La moratoria per le grandi imprese può essere richiesta dalle imprese che non presentavano nei confronti della banca, alla 31 gennaio 2020, esposizioni debitorie classificate come deteriorate in applicazione delle normative. Sono escluse le imprese classificate in sofferenza.

E’ prevista la possibilità per le banche di offrire modalità e soluzioni operative migliorative rispetto a quelle previste dal nuovo Accordo. In particolare, le banche aderenti possono estendere la durata della sospensione della quota capitale delle rate di finanziamento fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti al COVID-19: tali misure possono essere applicate anche alle PMI.

Coronavirus: Casasco, presidente nazionale Confapi: “UE pensi anche a PMI, serve sistema integrato”

Roma, 20 mag. – (Adnkronos) – “L’Europa non deve pensare solo alle grandi imprese, perché la nostra economia è un sistema di filiera che deve essere integrato. Dalla recessione provocata dal coronavirus pmi e grandi gruppi ne escono insieme”. Lo sottolinea all’Adnkronos Maurizio CASASCO, primo vicepresidente di Cea-Pme e presidente di Confapi, commentando la richiesta fatta alla Commissione Europea dalla Cea-Pme, la confederazione che raggruppa 22 associazioni di Pmi europee a cui fanno capo 2,1 milioni di imprese, che occupano 16 milioni di lavoratori, e di cui Confapi fa parte. In una lettera alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, la confederazione chiede di destinare 50 miliardi del recovery fund alle pmi. “Se l’Europa ci da’ retta non si uccide il tessuto connettivo” fatto di milioni di piccole e medie imprese che sono fondamentali anche per i grandi gruppi, ricorda CASASCO, sottolineando come nel grande ‘corpo’ dell’economia europea “non esiste un ‘organo’ più importante di altri”. “La grande industria europea – spiega il presidente Confapi – spesso assembla, ma quella tedesca, ad esempio, non chiede alle pmi italiane una manifattura solo di quantità ma soprattutto di qualità”. Resta sullo sfondo – ammette CASASCO – “il bisogno delle nostre industrie di capitalizzarsi: per questo abbiamo proposto la defiscalizzazione dell’utile 2019 messo a capitale. Se c’è una cosa che il coronavirus ha messo in evidenza è la realtà produttiva del nostro paese, dove ci sono situazioni che vanno valorizzate, e al fianco delle grandi realtà, che restano importantissime, sono le pmi che lavorano e pagano le tasse”.
(Mge/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 20-MAG-20 20:25 NNNN

Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020 su responsabilità datori di lavoro per infortuni da COVID

La circolare fa riferimento all’articolo 42 del Dl Cura Italia, che ha chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.

circolare-n-22-del-20-maggio-2020

Aggiornamenti normativa adottata a livello nazionale in riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19: le principali disposizioni in vigore a lunedì 11 maggio

  • Il Consiglio dei Ministri ha emanato due decreti legge recanti Misure urgenti sui benefici concessi ai detenuti per gravi reati (DL 29/2020) e Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 (DL 30/2020);
  • Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid ha emanato un’ ordinanza volta ad estendere gli effetti dell’ordinanza relativa allo svincolo dei DPI e un’ordinanza in tema di vendita al consumo di mascherine facciali e DPI e pubblicato un bando per l’acquisto di test molecolari;
  • La Presidenza del Consiglio ha aggiornato le FAQ relative alla “Fase 2”;
  • Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un questionario raccolta di esperienze e buone pratiche introdotte o potenziate dai servizi, in primis i servizi sociali, durante l’emergenza COVID-19;
  • Il Ministero della Salute ha emanato una circolare sui test di screening e diagnostici;
  • L’Agenzia delle Dogane ha emanato una circolare in tema di esenzione dazio e IVA all’importazione di materiale COVID-19;
  • L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato una guida sull’uso delle mascherine nella vita quotidiana.

Ordinanza della Regione Puglia in materia di ricerca e raccolta di prodotti spontanei della terra

Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentito lo spostamento nell’ambito del territorio della Regione Puglia, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi)

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Ordinanza della Regione Puglia su centri estetici, di bellezza e saloni di acconciatura

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato un’ordinanza in materia di attività dei centri estetici, di bellezza, inclusi i saloni di acconciatura, con efficacia dal 18 maggio 2020 sino al 01 giugno 2020.

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Aggiornamento allegati del DPCM del 26 aprile 2020

Sono stati aggiornati gli allegati del DPCM del 26 aprile 2020. 

A partire da oggi, potranno pertanto riaprire altre attività commerciali e produttive quali il commercio al dettaglio di natanti e biciclette, il noleggio di autocarri, veicoli pesanti (77.12), macchinari e attrezzature (77.3), le attività di conservazione e restauro di opere d’arte e i servizi di tolettatura degli animali da compagnia.

Il provvedimento è stato registrato dalla Corte dei Conti e verrà successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Intervista a Carlo Martino, presidente Confapi Puglia e imprenditore di successo, fondatore della Tecnomec Engineering

“Imprese sul baratro, occorrono aiuti diretti”

Carlo Maria Martino
Presidente Confapi Puglia e imprenditore di successo, fondatore della Tecnomec Engineering

“La situazione è estremamente grave. Già prima della pandemia la liquidità scarseggiava ma oggi, dopo oltre un mese di inattività, sembra avvicinarsi un baratro”: Carlo Maria Martino, ingegnere, ceo e fondatore della Tecnomec Engineering con sedi a Grumo Appula e Taranto, è il presidente della Confapi Puglia, l’associazione che riunisce le piccole e medie imprese, non nasconde le insidie che si nascondono sul presente del reticolo imprenditoriale.

Qual è il termometro di Confapi?

“Non si riesce a produrre – e di conseguenza a vendere – mentre crescono le spese per continuare a esistere. Un impatto persino più grave per le piccole e medie imprese, che hanno più elevati livelli di vulnerabilità e una minore resilienza. Dopo aver ritrovato la salute, occorre che la gente ritrovi il lavoro. Se da un lato si aprono finanche nuove possibilità da sfruttare, dall’altro lato occorre un’immissione di risorse per farvi fronte”.

Lo Stato e la Regione hanno messo in campo ingenti risorse per sostenere il sistema delle imprese: sta funzionando?

“Il timore è che tante delle risorse annunciate si perdano nei meandri della burocrazia. Ci sono stati grandi annunci. Si attendono ancora i soldi della cassa integrazione”.

Quali sono gli intoppi?

“La criticità maggiore è che finora si è pensato di immettere liquidità garantendo l’accesso al credito privato, sia pur con un cospicuo impiego di risorse. È evidente però che senza condizioni realmente agevolate il rischio è quello di infilarsi in una trappola e indebitarsi ulteriormente solo per far fronte a spese e tasse. La liquidità promessa resta sulla carta perché le garanzie sono dello Stato, ma i soldi delle banche. Occorre che sia lo Stato, invece, in primis ad investire nelle imprese, offrendo loro liquidità immediata, di cui al meno una quota a fondo perduto, snellendo istruttorie e aumentando i termini di restituzione a 12 0 15 anni”.

Intorno all’ex Ilva lavora un intero indotto che ancora aspetta che si definiscano i rapporti tra il governo e Arcelor Mittal

La magistratura ha lanciato l’allarme sul rischio infiltrazioni della criminalità sul sistema delle imprese indebolite dalla crisi.

“È vero. È importante che questo avvertimento giunga ai massimi livelli decisionali, e in fretta. In una situazione di difficoltà estrema come questa, lo Stato, gli Enti Locali e tutte le autorità devono prestare immediato e concreto supporto a quanti ne hanno bisogno, prima che lo facciano altri con ben altre modalità. È tempo di accordare fiducia a chi mette il proprio impegno”.

Quali occasioni bisogna cogliere per rilanciare l’economia pugliese nel dopo emergenza?

“L’economia pugliese ha tre fondamentali motori: il turismo, l’agricoltura e l’industria. È chiaro che l’attuale congiuntura compromette in maniera strutturale il primo, sicché sono gli altri due a dover costituire gli asset su cui costruire la ripresa, in attesa che anche sul primo fronte si torni a rivedere il sole”.

Per il manifatturiero?

“Parto dall’esempio di Taranto. Per troppo tempo è stata coltivata l’idea di Una Puglia che può fare a meno delle sue industrie. Non è così, anzi. Sull’ex Ilva non dimentichiamo che c’è un intero indotto che ancora aspetta che si definiscano i rapporti tra il Governo ed Arcelor Mittal, mentre nel frattempo paga le conseguenze dell’inutile braccio di ferro finora attuato. Oggi questa emergenza diventa, se possibile, ancor più urgente: non solo la siderurgia, ma tutta l’economia tarantina (vorrei dire pugliese) non potrà ripartire se non viene sciolto il nodo del futuro di Ilva”.

Come si coniuga la tutela della salute di tutti con la necessità che il sistema industriale e imprenditoriale riprenda a pieno regime?

“Le aziende possono costituire un ambiente privilegiato per sperimentare e implementare le strategie di uscita dal lockdown e di convivenza con il virus che dovremo necessariamente instaurare nel prossimo futuro. Questo perché sono luoghi controllati, con un numero definito di persone, dove è più facile testare l’efficacia di un protocollo e farlo rispettare”.

L’intervista di Piero Ricci

Ordinanza Presidente Regione Puglia

D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti
“Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”:
Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di
ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in forma
dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da
diporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni
sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga di
efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020.

Ordinanza-Presidente-Regione-Puglia-1

Coronavirus D.P.C.M. 26 Aprile 2020

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020.
Saranno efficaci fino al 17 maggio 2020 ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

DPCM-26-aprile-2020

Informativa pervenuta da Unicredit relativa ai finanziamenti per liquidità ex art.13, comma 1, lettera “m” del D.L. 08.04.2020, n. 23.

Come noto, si tratta di finanziamenti di importo massimo fino a 25.000 euro e garantiti al 100% dal Fondo Centrale di Garanzia.I finanziamenti hanno le seguenti caratteristiche:durata massima di 72 mesi preammortamento di 24 mesi tassi di interesse e commissioni che tengono conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultante dall’ultimo bilancio o dichiarazione fiscale o da autocertificazione per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1.1.2019) e comunque massimo 25mila euro.

Sono rivolti alle micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.

La Garanzia è:è pubblica, gratuita ed è pari al 100%è concessa attraverso modalità semplificate. Documenti necessari per l’attivazione della richiesta e da presentare a mezzo PEC:

Allegato 4 bis accompagnato da copia di un documento di riconoscimento Bilancio/dichiarazione redditi.

Per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, idonea documentazione o autodichiarazione Dichiarazioni per informazioni aggiuntive per la richiesta di garanzia su format banca.

Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o profession: certificato di attribuzione Partita IVA Coerentemente con la decisione del Gruppo è stato possibile mantenere operative un numero limitato di Filiali  in ciascuna regione del Paese, filiali aperte al pubblico solo la mattina, a giorni alterni ed esclusivamente su appuntamento: al seguente link https://www.unicredit.it/it/contatti-e-agenzie/chiusura-temporanea-filiali.html?intcid=INT-SE00419  è disponibile l’informazione aggiornata sullo stato della propria Filiale e trovare l’indicazione delle Filiali aperte nelle vicinanze. In allegato i moduli di primo riferimento necessari per avviare la fase di richiesta del finanziamento.

Incontri Confapi sulla piattaforma Zoom

Martedì 21 aprile alle ore 17.30 il Presidente Casasco incontrerà Presidenti, Direttori e tutti gli imprenditori interessati sulla piattaforma Zoom.
Sempre al fine di supportare i nostri imprenditori nell’interpretazione e nella visione del presente e del futuro economico e produttivo, si stanno organizzando incontri con importanti personalità e leader politici del Paese.

Si comincia venerdì 24 aprile alle ore 17.30 con il Professor Giulio Tremonti, Presidente dell’Aspen Institute, il quale, dall’alto della sua esperienza politica e accademica, potrà offrire una lettura d’insieme così come rispondere alle nostre domande.

Gli associati interessati possono richiedere le indicazioni per partecipare alla call inviando una mail all’ indirizzo info@confapitaranto.it

Decreto Liquidità Imprese in Gazzetta

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.94 dell’8 aprile) il Decreto Liquidità Imprese (DL 23/2020), con le misure urgenti in materia di accesso al credito, adempimenti fiscali per le imprese e proroga di termini amministrativi e processuali. Entrata in vigore del provvedimento: 9 aprile.
Il Decreto contiene in dettaglio numerose misure di accesso al credito per le imprese e le agevolazioni atte a garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza covid-19.

• Ecco le principali: misure di accesso al credito per le imprese
• misure per il sostegno alla liquidità delle imprese
• misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese
• sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato
• differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza
• sospensioni di versamenti tributari e contributivi
• proroga sospensione ritenute
• termini agevolazioni prima casa
• assistenza fiscale a distanza.
Tra le novità interessanti, gli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, ecc.) sono estesi ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.
Si confermano i 200 miliardi di prestiti garantiti dallo Stato fino al 90% per tutte le imprese, altri 200 miliardi di garanzie per l’export, il potenziamento e la semplificazione del Fondo centrale di garanzia per le PMI e le Partite IVA con prestiti garantiti fino al 100%. Infatti, per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia al 90% può essere cumulata con un’altra garanzia di un terzo soggetto, per ottenere prestiti con garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario).

Coronavirus, Casasco: “Stop fino a maggio? Spero si tratti di un equivoco”

Ho grande rispetto per l’istituzione della Protezione civile  e quindi spero che quella dello stop fino a metà maggio sia solo un equivoco, un misunderstanding tra una domanda ed una risposta”. Così il presidente di Confapi Maurizio Casasco sull’ipotesi avanzata dal responsabile della Protezione Civile di uno stop fino a metà maggio che sottolinea: “E’indispensabile un allineamento tra i diversi  paesi europei”, altrimenti altrimenti le pmi moriranno, le grandi delocalizzeranno”; “per salvare l’economia e lo stato bisogna ricominciare  dal lavoro”.

“E’ inutile dare liquidità alle imprese se poi le lasciamo morire”, dice Casasco che mette in guardi anche dalla concorrenza con le aziende degli altri paesi.
“Se non ripartiamo i fornitori abbandoneranno l’Italia”, spiega ribadendo che per la sopravvivenza della manifattura italiana è necessario  accelerare il processo di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la ripresa delle attività produttive.

“Dobbiamo far diventare le fabbriche il posto più sicuro d’Italia” spiega ricordando che “Confapi ha proposto l’utilizzo nelle aziende di un kit per lo screening anticorpale, in grado di valutare chi è in grado di tornare a lavoro e chi in via preventiva deve evitare di farlo, valutando anche il fattore di rischio legato all’età”. Un processo da attivare in intesa tra le parti sociali: “insieme ai sindacati e al governo si può trovare la giusta risposta per superare emergenza economica e sanitaria” dice.

Coronavirus: L’Art. 64 del Decreto Cura Italia prevede un Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 12.

Coronavirus: CEA-PME sostiene test rapidi in azienda proposti da Confapi

Confapi ha condiviso con le omologhe organizzazioni europee di rappresentanza delle piccole e medie industrie private la proposta di effettuare test rapidi anticorpali a carico delle aziende, per accelerare il processo di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la ripresa delle attività produttive, dopo i blocchi attuati per contrastare la diffusione del Covid-19.

La proposta è stata avanzata nel corso dell’assemblea straordinaria di Cea-Pme, la Confederazione europea delle piccole e medie imprese, riunitasi oggi in videoconferenza. Cea-Pme raccoglie 24 organizzazioni, alle quali fanno capo 2,1 milioni di imprese, che impiegano 16 milioni di lavoratori in tutta Europa.

“È necessario riattivare la curva della fiducia, combinando misure che garantiscano e proteggano i creditori, con meccanismi di sicurezza sanitaria che facciano riaprire le attività imprenditoriali. Confapi ha proposto l’utilizzo nelle aziende di un kit per lo screening anticorpale, in grado di valutare chi è in grado di tornare a lavoro e chi in via preventiva deve evitare di farlo, valutando anche il fattore di rischio legato all’età. Insieme ai sindacati e al governo si può trovare la giusta risposta per superare emergenza economica e sanitaria”. Così Maurizio Casasco, presidente di Confapi e primo vicepresidente di Cea-Pme, che ringrazia il presidente Ohoven e tutti gli altri altri colleghi presidenti europei.

“Cea-Pme sostiene a livello internazionale ogni iniziativa per la ripresa e sposa in pieno la proposta fatta da Confapi, per prima in Europa, attraverso il suo presidente Casasco, di test e screening in azienda. Ci faremo portatori di fronte alla Commissione europea della richiesta di istituire appositi bandi per questi test e per favorire la loro produzione tra le aziende europee” Così Mario Ohoven, presidente europeo di Cea-Pme e presidente dell’associazione industriale tedesca BVMW.

Informativa Unicredit relativa al pacchetto di iniziative riservato a privati ed imprese esteso a tutta Italia a supporto dell’emergenza Covid 19

Ad integrazione di quanto previsto dal Decreto Cura Italia e in aggiunta alla moratoria ABI, UniCredit prevede per le piccole e medie imprese clienti un credito aggiuntivo, pari ad almeno il 10% del debito residuo, attraverso la rinegoziazione e/o il consolidamento del debito e con la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia. 

Sono altresì previsti ulteriori strumenti per le altre tipologie di imprese, tra cui:

  • Finanziamenti a medio-lungo termine: sospensione del rimborso della quota capitale delle rate per 3-6 mesi, con possibilità di proroga fino a un massimo di 12 mesi;
  • Proroga delle linee di import fino a 120 giorni
  • Concessione di linee di credito di liquidità con durata sino a 6 mesi.

Al riguardo, trovate in allegato la modulistica necessaria alle Imprese per richiedere l’attivazione di tali misure.
E’ altresì prevista la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate di mutui ipotecari privati fino a un massimo di 12 mesi da attivare su richiesta del Cliente con decorrenza dalla prima rata utile successiva alla richiesta.

L’importo complessivo del capitale delle rate sospese dovrà essere restituito alla Banca, senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate, con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo. Detta restituzione avverrà con rate aventi la stessa periodicità di quelle scadute durante il periodo di sospensione, al termine del piano di ammortamento originario ovvero in unica soluzione al termine del periodo di sospensione ovvero contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del finanziamento. Le quote sospese e accodate, comprensive degli interessi, inizieranno a decorrere al termine del periodo di ammortamento originariamente previsto dal finanziamento, mantenendo la loro attuale periodicità.

Per maggiori informazioni e per richiedere la sospensione delle rate è disponibile il numero verde 800.323285.

Modulistica:

INPS – Indicazioni su sospensione contributi e quota a carico lavoratori dipendenti, gestione rateazione debiti contributivi e congedi per emergenza

L’INPS ha pubblicato i messaggi n. 1373 e n. 1374 e la circolare n. 45, con i quali si forniscono chiarimenti in merito ad alcune disposizioni previste dal DL Cura Italia.

In particolare:


Messaggio n. 1373
Sospensione contributi – quota a carico dei lavoratori dipendenti. Rispetto ai contenuti della precedente circolare n. 37/2020, posto che l’articolo 61, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 18/2020 ha esteso quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 ad una serie di attività che amplia in maniera importante l’originaria delimitazione della disciplina e che lo stesso articolo è espressione del carattere emergenziale e straordinario del nuovo decreto, si afferma che, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la disposizione dell’art. 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 deve essere interpretata in modo restrittivo per due ordini di considerazioni:

per la sua formulazione letterale pare potersi riferire a tutti i
versamenti e, pertanto, non sembrerebbe poter essere derogata in relazione alla circostanza che le trattenute siano già state effettuate dal datore di lavoro;

i presupposti della sospensione, estesa ad una platea di destinatari
più ampia, nonché le conseguenze e gli impatti sulle condotte di coloro che sono chiamati ad effettuare i versamenti sono stati valutati dal legislatore d’urgenza in modo differente rispetto al momento della stesura dell’articolo
8 del decreto-legge n. 9/2020, essendo in presenza di una situazione epidemiologica molto più grave con inevitabile diminuzione della capacità economica dei singoli.


Messaggio n. 1374
Indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva.


Circolare n. 45
Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi. La circolare fornisce indicazioni operative relative alle disposizioni di legge introdotte dal DL Cura Italia, ed in particolare:

articolo 23 – congedo indennizzato per la cura dei minori durante il
periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19;

articolo 24 – incremento del numero di giorni di permesso retribuiti
di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Firmato il Dpcm 22 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Di seguito il testo del Dpcm.

*****

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; 

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

  • a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze; 
  • b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
  • c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  • f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 MARZO 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

IL MINISTRO DELLA SALUTE
 

Il Ministero dello sviluppo economico informa che i provvedimenti del decreto ‘Cura Italia’ volti ad ampliare di 1,5 miliardi di euro la dotazione del Fondo di Garanzia e semplificare le modalità di intervento sono immediatamente operativi

Il Ministero dello sviluppo economico informa che i provvedimenti del decreto ‘Cura Italia’ volti ad ampliare di 1,5 miliardi di euro la dotazione del Fondo di Garanzia e semplificare le modalità di intervento sono immediatamente operativi. Le piccole e medie imprese italiane possono quindi accedere da subito al credito usufruendo di una serie di misure agevolative volte a fronteggiare questa straordinaria emergenza”:

La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura).

È esclusa la valutazione dell’andamento dell’impresa.

Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario).

Viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici.

È annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.

Sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).

Link: Comunicato stampa – Circolare del Gestore Mediocredito Centrale n. 8/2020

Invitalia: Coronavirus, messo a disposizione un indirizzo mail per aziende che vogliono offrire aiuto

Gentilissimi,

vi informiamo che Invitalia, il cui AD Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l’emergenza, ha pubblicato un comunicato indirizzato alle imprese che intendono offrire aiuto per il contrasto al COVID-19. Nel comunicato (link https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/emergenza-coronavirus-email-invitalia) si riporta come Invitalia abbia messo a disposizione di tutte le aziende che vogliano offrire aiuto un indirizzo email dedicato.

Per gli interessati sarà infatti possibile rivolgersi all’indirizzo emergenzacoronavirus@invitalia.it specificando:

  • cosa viene offerto
  • in quali quantità
  • in che tempi
  • i nominativi e i contatti delle persone a cui fare riferimento.

La notizia è stata riportata anche in un comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico (link https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2040893-emergenza-coronavirus-ecco-l-email-per-le-imprese-che-offrono-aiuto).

Fonte
Link https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/emergenza-coronavirus-email-invitalia al comunicato di Invitalia
Link https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2040893-emergenza-coronavirus-ecco-l-email-per-le-imprese-che-offrono-aiuto al comunicato sul sito del MISE

Agenzia delle Entrate – Covid-19, chiarimenti sospensione versamenti tributari e contributivi

Segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 12/E, con la quale si forniscono i primi chiarimenti relativi alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previsti dal Dl Cura Italia.

In particolare, nel documento si specifica che sono prorogati dal 16 al 20 marzo 2020 tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte di ogni tipologia di soggetto.

Rispetto alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi per le attività operanti nei settori maggiormente colpiti dal Coronavirus, nel documento di prassi sono riportati a titolo indicativo i “Codici Ateco” riconducibili alle attività interessate dalla sospensione dei termini dei versamenti di cui alle lettere da a) a q) dell’articolo 61, comma 2, del decreto legge n.18/2020 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 9/2020.

Sempre con riferimento ai settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto e ad ulteriori categorie di soggetti operanti nei settori dell’arte e della cultura, dello sport, della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza, si ricorda che il decreto “Cura Italia” ha stabilito la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e ha disposto inoltre la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto, in scadenza nel mese di marzo 2020. La lista dei codici attività interessati è consultabile nella tabella allegata alla risoluzione.

Testo della risoluzione

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020

modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
f) per le sole attività produttive siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
g) si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
h) per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
In questa logica è stato sottoscritto il protocollo di sicurezza anti-contagio siglato su invito del Governo in data 14 marzo 2020.
La precipua finalità del protocollo è quella di favorire la prosecuzione delle attività produttive in presenza delle necessarie condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
La premessa
Nell’incipit del documento si evidenzia che il cuore dell’azione precauzionale è la riduzione delle occasioni di contagio (distanziamento interpersonale), da conseguire anzitutto, sul piano organizzativo, con lavoro da remoto. Inoltre, per favorire la rarefazione delle presenze sul luogo di lavoro o consentire interventi di sanificazione dei locali, è prevista la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali.

A questo proposito, in giornata, un ulteriore provvedimento normativo dovrebbe introdurre ulteriori misure che ampliano il ricorso alla CIG (anche in deroga) ed ai fondi bilaterali previsti dal D.lgs. n. 148/2020.
Le parti richiamano inoltre l’esigenza che, nel definire procedure e regole di condotta per la regolamentazione del contrasto e del contenimento della diffusione del virus, sia favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro.
Vengono poi espressamente richiamate le disposizioni del punto 7 del DPCM 11 marzo 2020, quali criteri generali e spirito cui riferire la elaborazione di protocolli e regole.
La logica di lettura del documento
Prima della indicazione delle misure, le parti hanno inserito alcuni passaggi fondamentali nella lettura del documento.
In primo luogo, esso si muove nella logica della precauzione per tutelare i lavoratori da un rischio biologico generico (eguale per tutta la popolazione), per cui le indicazioni di riferimento sono quelle cautelari indicate dalle Autorità sanitarie. L’intesa si colloca, dunque, al di fuori della prevenzione regolata dal D.lgs. 81/2008 (in questa logica, come evidenziato da più parti – es. Regione Veneto – l’azienda non è tenuta ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi).
In secondo luogo, il documento contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio: dunque le aziende dovranno trarre dall’intesa gli elementi per elaborare propri specifici protocolli di sicurezza.
In terzo luogo, proprio perché si tratta di linee guida, “le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.”
Da ultimo, va favorito il confronto con le rappresentanze sindacali, come prevede il DPCM 11 marzo 2020, solo qualora presenti in azienda, e con il RLS e il RLSPP. Il Protocollo condiviso del 14 marzo nasce per aiutare le imprese, specie quelle di minori dimensioni o comunque, prive di rappresentanze sindacali, ad adottare una regolamentazione su una base “condivisa ed efficace”, finalizzata a garantire, nell’interesse delle persone che lavorano, misure per contrastare la diffusione del virus. E’ poi responsabilità del singolo datore di lavoro adattare le misure indicate nel Protocollo condiviso, “tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.”

Evidentemente, il principio di sussidiarietà impone che il documento sia solamente una linea guida, alla luce della quale le imprese – ciascuna secondo il settore, le dimensioni, il processo produttivo, le intese che sono state o saranno raggiunte al livello locale – potranno elaborare propri protocolli.
In altre parole, il protocollo non è stato concepito né in una logica vincolante né quale documento universalmente valido, ma quale strumento che contiene una serie di indicazioni che Governo e parti firmatarie ritengono idonee a garantire la salute delle persone senza interrompere le attività produttive. Esso offre dunque indicazioni generali che ciascuno deve adattare alle proprie specificità.
Non potrebbe essere altrimenti, laddove obiettivo del protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19: efficacia che si può conseguire solamente personalizzando il modello di protocollo secondo le caratteristiche di ciascuna azienda; diversamente, ogni protocollo sarebbe generico, inadeguato, inidoneo ed inefficace.
Le singole previsioni
Si evidenzia, in premessa, che molte delle indicazioni contenute nel documento trovano evidente fonte nelle disposizioni normative, amministrative e interpretative fin qui emanate dalle Autorità.
1-INFORMAZIONE
L’informazione è il primo passaggio, fondamentale nell’evitare l’ingresso del virus in azienda (aziende aperte alla produzione ma chiuse al virus).
L’emergenza sanitaria mondiale impone che ciascuno sia responsabilizzato nelle condotte e negli stili di vita, ivi compresi quelli sul lavoro. È quindi essenziale far comprendere sia i comportamenti da tenere sia il perché delle indicazioni e delle limitazioni.
Sul sito del Ministero della salute sono presenti molte indicazioni, depliants e altri strumenti di informazione: la distribuzione degli stessi già all’ingresso dell’azienda, la diffusione tempestiva con ogni strumento informatico possibile costituiscono la prima, fondamentale azione di precauzione.
Oggetto delle informazioni sono le indicazioni già abbondantemente fornite dalle Autorità. Tra queste:
✓ restare a casa in caso di sintomi e contattare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria
✓ restare a casa se si sono avuti contatti stretti* con persone con sospetto o con tampone positivo a Covid-19 e contattare i numeri di riferimento regionali o il 1500
✓ contattare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria nei casi previsti dalle Autorità sanitarie
✓ impegno ad osservare le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro e a segnalare eventuali sintomi influenzali.
Nozione di contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali – Ministero della salute – Circolare n. 6360 del 27/2/2020)
• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo);
• Sono da considerarsi rilevanti a fine epidemiologico i contatti avvenuti entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.
2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
La fase dell’ingresso in azienda, come detto, è essenziale.
Il primo atto, rimesso alla determinazione di ciascun datore di lavoro, è la misurazione della temperatura. L’indagine, per quanto non decisiva (potendo una persona asintomatica avere e trasmettere il virus), costituisce uno screening importante.
La responsabilizzazione in ordine alle previsioni di legge che indicano la permanenza domiciliare in caso di sintomi, al fatto che spostarsi con sintomi influenzali (in questo momento) mette a rischio la salute pubblica, al divieto di ingresso in azienda in presenza di sintomi, unitamente alla misurazione della temperatura rappresentano una forma di precauzione che viene ritenuta sufficiente a ridurre, se non eliminare, l’ingresso di persone (dipendenti e terzi) nel luogo di lavoro.

Nel caso di temperatura rilevata superiore a 37,5° con termometro, la persona non potrà fare ingresso in azienda, e dovrà, con il supporto dell’azienda, avvertire il medico di famiglia e le autorità sanitaria, per individuare le successive azioni che le stesse riterranno opportuno adottare.
Per il termometro preferire quelli che non necessitano di contatto diretto (per es. a modalità infrarosso).
In alternativa quelli di tipo auricolare con ricambi monouso.
Qualora non reperibili, utilizzare quelli in dotazione nella cassetta di Primo Soccorso: gli stessi andranno puliti accuratamente ad ogni utilizzo con soluzione alcolica.
Per quanto riguarda le modalità operative si suggerisce di incaricare un lavoratore già formato a questa attività (possibilmente un incaricato al primo soccorso). Durante la rilevazione l’operatore dovrà indossare mascherina chirurgica, guanti ed occhiali di sicurezza cercando di mantenere la massima distanza possibile con il braccio in estensione (solitamente 50 cm).
Richiamiamo l’attenzione alle disposizioni in tema di privacy.
Il dialogo con il Garante ha consentito di superare il comunicato del 2 marzo 2020 con il quale si rappresentava il divieto per il datore di lavoro di rilevare la temperatura e di chiedere informazioni generalizzate.
La nota al testo indica le garanzie da osservare in questa delicata fase per poter svolgere un’azione nel rispetto della privacy.
Anche l’aver frequentato zone a rischio indicate dall’OMS nei 14 giorni precedenti preclude l’ingresso in azienda: la precauzione impone una cautela similare, anche in assenza di sintomi. La medesima attenzione al tema della privacy anche in occasione di questa informativa trova riscontro nella nota 2.
Riteniamo che l’intesa con il Governo e il sindacato, la formalizzata situazione di emergenza nazionale e il colloquio con il Garante, superi, per la verifica della temperatura e la richiesta di informazioni, i limiti della privacy ed anche le previsioni ordinarie dell’art. 5 della legge n. 300/1970, secondo il quale “sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.”
Dato che sul punto non vi è unità di vedute (l’ATS della Lombardia ha manifestato, nonostante l’intesa, parere contrario), si ritiene opportuno richiamare le cautele che il Garante ha indicato per la verifica e che sono riportate nelle note 1 e 2 al Protocollo:

“1. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:
1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;
2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

  1. Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi”.

    3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
    L’ingresso di terzi in azienda soggiace alle medesime cautele.
    In particolare, vengono indicate alcune cautele per gestire la fase di ingresso e di carico/scarico delle merci e utilizzo dei servizi (anche appositamente installati).
    Inoltre, con riferimento al diverso tema della presenza di un servizio aziendale di trasporto, si precisa va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
    Anche la presenza di lavoratori appartenenti ad una impresa che sta eseguendo lavori o prestando forniture all’interno dell’impresa giustifica che le disposizioni del protocollo in commento si estendano a quelle imprese. Evidentemente, le precauzioni indicate nel protocollo faranno carico alle aziende fornitrici o in appalto.
    4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
    Un punto essenziale e delicato, oggetto di acceso confronto, è il tema della pulizia e della sanificazione.
    A questo proposito, il Ministero della salute – nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 – ha precisato le regole per la decontaminazione dei locali dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19.
    Evidentemente, in questo caso, la potenziale contaminazione del luogo di lavoro impone la massima cautela e, quindi, una azione di massima cautela nella sanificazione.
    Riportiamo, data la cogenza delle relative indicazioni, integralmente il passaggio relativo:
    “Pulizia di ambienti non sanitari
    In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.
    A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
    Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
    Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
    Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio)”.

    Dunque, a fronte della pulizia ordinaria, la sanificazione (in caso di presenza di un caso confermato di COVID-19 ovvero periodica, secondo le determinazioni del datore di lavoro, con l’ausilio del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) impone delle cautele particolari, come descritte nel documento del Ministero della salute.
    La particolare rilevanza della procedura di sanificazione (rispetto alla ordinaria pulizia giornaliera) legittima, per espressa previsione del DPCM 11 marzo 2020, la richiesta di ammortizzatori sociali: ad esempio, una azienda potrà decidere di procedere alla sanificazione, oltre che all’esito della presenza di un caso confermato di COVID19, tutti i venerdì o una volta al mese, in tal caso potendo usufruire, per quella giornata, in tutto o in parte, della cassa integrazione, sospendendo, in tutto o in parte, l’attività produttiva.
    Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici, testiere, mouse, schermi).
    Ovviamente, la priorità nella pulizia andrà data a materiali condivisi da più lavoratori ed è evidente che la pulizia potrà anche essere preventiva rispetto all’uso.
    5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
    Proseguendo sul tema dell’igiene, assume un rilievo decisivo l’ulteriore aspetto dell’igiene personale.
    La frequente pulizia con acqua e sapone è fondamentale, così come la correttezza della procedura di lavaggio.
    Secondo l’OMS e il Ministero della salute “il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l’infezione. Dovresti lavarti le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%)”.
    Una volta lavate correttamente, le mani sono pulite: l’immediata ulteriore detersione con il gel non aumenta la pulizia.
    È evidente che avere a disposizione gel per la disinfezione frequente delle mani nel corso dell’attività lavorativa è fondamentale: più si riduce la potenziale presenza sulle mani del virus, maggiore è la possibilità di annullare il contagio.
    6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
    Al punto 6 si affronta l’ulteriore tema decisivo dei dispositivi di protezione individuale.
    Una prima osservazione fondamentale è che i dispositivi in argomento sono esclusivamente quelli indicati dalle Autorità sanitarie: la situazione di emergenza e la natura precauzionale delle prescrizioni comporta che non si debba far riferimento alle logiche prevenzionali del Dlgs n. 81/2008 ed alle nozioni di “Dispositivi di protezione individuali”, ma a quelle delle Autorità, laddove prescrivono un tipo di protezione. Innanzitutto, va ricordato che secondo l’OMS “per gli individui asintomatici, non è consigliabile indossare una maschera di qualsiasi tipo. Indossare maschere mediche quando

    non sono indicate può causare costi inutili e un onere di approvvigionamento e creare un falso senso di sicurezza che può portare a non considerare altre misure preventive essenziali”
    (http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4831547.pdf) Inoltre, “non è richiesta una maschera medica, in quanto non sono disponibili prove sulla sua utilità per proteggere le persone non malate. Tuttavia, le maschere potrebbero essere indossate in alcuni paesi secondo le abitudini culturali locali. Se si utilizzano maschere, è necessario seguire le migliori pratiche su come indossarle, rimuoverle e smaltirle e per l’igiene manuale dopo la rimozione”
    (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y) Il Ministero della salute evidenzia che “l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus. L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Infatti, è possibile che l’uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L’uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose”.
    Il rispetto della distanza di un metro è la prima misura di precauzione; solamente laddove non sia possibile, è consigliato l’uso delle mascherine chirurgiche da parte dei lavoratori interessati: si tratta di una cautela eccessiva anche rispetto a quanto previsto dall’OMS, ma la situazione di grave emergenza consiglia di adottare una misura particolarmente cautelativa.
    Non trattandosi di situazioni nelle quali si ha a che fare con un malato o non trattandosi di ambito sanitario, le mascherine da fornire sono le normali mascherine chirurgiche e non le maschere filtranti (FFP2 o FFP3), che comunque, se a disposizione in azienda, possono essere utilizzate, tenendo conto delle indicazioni del medico competente e del fatto che per i lavoratori in ambito non sanitario il loro utilizzo è controindicato.
    In questo senso, il Protocollo prevede sia che “le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità” sia che essi devono essere “conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”.
    In mancanza di mascherine, per quanto non previsto da alcuna disposizione, potrebbe essere utile l’adozione di visiere paraschizzi facciali intere (che sembra essere maggiormente sopportabile dai lavoratori in luogo delle mascherine filtranti ffp2 e ffp3, che per le loro caratteristiche, secondo le indicazioni dell’OMS, sono consigliate solo per situazioni di lavoro in strutture sanitarie).
    A questo proposito, la Presidenza del Consiglio, consapevole della scarsità sul mercato di mascherine protettive di tipo chirurgico e pur non essendo universalmente obbligatorio l’uso delle stesse sul luogo di lavoro, ha dato assicurazioni in ordine alle iniziative governative per garantirne il reperimento.

    Per quanto riguarda il liquido detergente, il riferimento per la sua produzione alla procedura indicata dall’OMS è evidentemente legato alla difficoltà di reperire notevoli quantità di prodotto, estremamente utile laddove non sia immediatamente possibile l’igienizzazione mediante acqua e sapone. Il prodotto è normalmente in vendita, ma, nel caso di carenza, la precauzione e l’urgenza impongono di non rimanerne sguarniti.
  2. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
    La gestione degli spazi comuni è argomento altrettanto importante, posto il divieto di assembramenti, l’esigenza di rarefazione delle presenze in azienda ed il pericolo connesso alla compresenza di più persone a stretto contatto.
    Le modalità indicate, evidentemente esemplificative ma chiare nel messaggio, sono evidentemente volte a garantire la sicurezza di chi frequenta le zone comuni.
    Lo strumento della turnazione, tanto nei luoghi a disposizione dei lavoratori quanto nelle mense, può essere utile al fine di ridurre la presenza contemporanea di personale.
    8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
    L’organizzazione aziendale è altrettanto importante, in quanto è il primo strumento (collettivo) di gestione della crisi attraverso il quale è possibile impedire la diffusione del virus.
    Gli strumenti a disposizione (ad es. smart work, cassa integrazione, chiusura dei reparti diversi da quelli caratteristici della produzione, etc.) sono finalizzati a ridurre le persone fisicamente presenti in azienda.
    La previsione della chiusura dei reparti diversi dalla produzione non riguarda, per evidente nesso logico, tutti i settori funzionali e indispensabili allo svolgimento dell’attività produttiva (es. magazzini, aree di carico e scarico delle merci, etc.), senza i quali l’attività produttiva verrebbe inibita.
    La eventuale rimodulazione dei livelli produttivi è evidentemente rimessa alla scelta aziendale.
    La organizzazione per gruppi e la conseguente riconoscibilità di gruppi di lavoratori può essere funzionale alla conoscenza della eventuale diffusione del virus, così come può essere funzionale alle scelte aziendali di riorganizzazione, magari per gestire situazioni in cui è necessaria una presenza continua in azienda (es. ciclo continuo, servizi al pubblico, etc.).
    Il protocollo fa anche riferimento al ricorso agli strumenti contrattuali in relazione alla cassa integrazione, suggerendo l’uso degli ammortizzatori in via prioritaria e prevedendo un uso residuale delle ferie arretrate e non ancora fruite. E’ possibile anche il ricorso a quegli istituti contrattuali (rol, par, banca delle ore) che consentono l’astensione dal lavoro senza perdita di retribuzione.
    Ancora sul tema dell’organizzazione, il Protocollo suggerisce la sospensione o l’annullamento di trasferte e viaggi di lavoro. Evidentemente la raccomandazione dovrà essere valutata in ciascun ambito produttivo e disposta secondo le esigenze specifiche.

    Ciò significa che se la mancata effettuazione delle trasferte dovesse riverberare in modo decisivo sulla funzionalità aziendale, la sospensione non dovrebbe essere effettuata ma ciò, evidentemente, sarà possibile nel caso in cui vengano rigorosamente attuate tutte le necessarie azioni di cautela possibili, attrezzando adeguatamente il personale inviato in trasferta e attuando un preventivo confronto con gli RLS o comunque con i rappresentanti sindacali.
    Il protocollo dunque si limita, nella logica generale del ridurre gli spostamenti non veramente necessitati, a suggerire di non dare luogo a spostamenti in questo momento non fondamentali per il business (spostamenti commerciali, per marketing, etc.).
    Il presupposto normativo del Protocollo è garantire la continuità aziendale in sicurezza (in deroga alla generalizzata sospensione del resto delle attività). Il riferimento alla trasferta riguarda, quindi, esclusivamente eventuali attività complementari alle attività core dell’azienda, non quindi quanto necessario allo svolgimento dell’attività caratteristica dell’impresa che non è intenzione del Protocollo limitare in alcun modo. Diversamente interpretato, il suggerimento inibirebbe la continuità aziendale, contrariamente a quanto previsto dallo spirito del DPCM (continuità aziendale) e del medesimo Protocollo, laddove, in premessa, esso si dichiara funzionale alla prosecuzione dell’attività aziendale.
    9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
    Sempre sul piano organizzativo, la gestione dei dipendenti in entrata ed uscita è importante, perché può costituire una occasione di assembramento e di diffusione del virus eventualmente presente.
    Molto importante la disponibilità, nei pressi di entrate ed uscite, di prodotti detergenti, posto che le porte e le maniglie sono fonti di potenziale contagio.
    10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
    Ancora sul piano delle situazioni in cui è necessario intervenire rilevano gli spostamenti e le riunioni.
    Il ricorso ai collegamenti telematici (salvo casi veramente eccezionali da gestire in presenza con tutte le cautele necessarie, a partire dal rispetto delle distanze e della pulizia ed aerazione dei locali) è essenziale; si consiglia di sospendere o rinviare riunioni e incontri di formazione.
    In particolare, come anche evidenziato dalla Regione Veneto, la condizione di emergenza nazionale integra gli estremi di una causa di forza maggiore. Tutte le attività che richiedono un aggiornamento della formazione possono essere proseguite anche in mancanza di aggiornamento.
    Laddove possibile e ritenuto opportuno, si può erogare formazione a distanza, in alternativa all’impossibilità di organizzare aule, se non virtuali.

    11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
    Una particolare criticità dell’organizzazione è la gestione di una persona sintomatica in azienda.
    In questo caso, anche secondo quanto anche precisato nella circolare del Ministero della salute n. 3190 del 3 febbraio 2020, verranno adottate particolari cautele e l’azienda assicurerà collaborazione secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
    12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE
    L’emergenza sanitaria in atto coinvolge particolarmente il personale sanitario, ivi compreso il medico competente. Il suo ruolo è essenziale, come anche evidente la particolare criticità nella quale è chiamato a svolgere la propria funzione.
    La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
    Considerato che, per la durata delle misure di restrizione disposte, le attività di reparti aziendali non indispensabili alla produzione devono essere sospese, e che devono essere incentivate ferie, congedi e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, si ritiene che i lavoratori non effettivamente in servizio non debbano essere inviati alla visita medica periodica finalizzata all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione, se in scadenza e/o scaduta.
    La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perchè le visite mediche periodiche rappresentano un’occasione utile per intercettare possibili casi o soggetti a rischio, nonché per le informazioni e le raccomandazioni che il Medico Competente può fornire nel corso della visita ; tuttavia, tenuto conto dello scenario epidemiologico, delle esigenze di contenere al massimo la diffusione dell’epidemia in atto, nonché della riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale anche in termini di sospensione di tutte le prestazioni sanitarie non urgenti , il medico competente può eventualmente differire le visite mediche periodiche per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive adottate. Tale precauzione, cioè il differimento della sorveglianza sanitaria periodica, deve comunque essere attuata qualora non si possano garantire le massime precauzioni possibili per evitare la diffusione del contagio (per es. carenza di adeguati DPI, logistica non adeguata, medico competente in quarantena o sottoposto ad altre restrizioni cautelative).
    A livello nazionale, alla ripresa dell’attività ordinaria, la programmazione delle visite mediche dovrà necessariamente privilegiare quelle differite.
    Le visite preventive, a richiesta (se il lavoratore sta ancora lavorando) e da rientro da malattia (qualora ne sia previsto il rientro in azienda) dovranno invece essere comunque garantite.
    Ciò premesso, oltre a quanto indicato nelle pagine precedenti, con particolare riferimento alla gestione dei lavoratori negli scenari descritti, nei quali potrebbe essere coinvolto, se presente in azienda, il Medico Competente, si riportano di seguito ulteriori raccomandazioni.
  • Utilizzo obbligatorio di DPI per le vie respiratore (mascherina chirurgica o respiratore FFP2 , FFP3) poiché durante l’effettuazione dell’esame obiettivo non si può garantire la distanza interpersonale di un metro.
  • Incrementare, nell’ambito dell’organizzazione aziendale presso la quale viene prestata la propria opera, l’attività di collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione, con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto dalla autorità sanitarie competenti, di osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie) e di utilizzare correttamente i DPI.
    A tal proposito, anche al fine di limitare gli spostamenti in coerenza con le misure restrittive disposte a livello nazionale, nonché di consentire l’assistenza ad un numero maggiore di aziende, si ritiene necessario utilizzare, nello svolgimento di incontri o riunioni, per quanto possibile, le modalità di collegamento da remoto.
  • Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria, attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria (compresa la regolamentazione dell’accesso alle sale d’ aspetto), nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali; a tal proposito, per l’ effettuazione delle visite mediche e degli accertamenti integrativi, si raccomanda, al fine di assicurare la corretta igiene dei locali, di utilizzare prioritariamente ambulatori medici, infermerie collocate all’interno delle aziende e unità mobili (se disponibili e se attrezzate per garantire un adeguato distanziamento tra i presenti, nel rispetto del “criterio di distanza droplet ”, fatto salvo il tempo strettamente necessario per l’esame obiettivo), ricorrendo ai locali messi a disposizione delle aziende solo se tale soluzione risulta funzionale a limitare al minimo indispensabile lo spostamento dei lavoratori sul territorio; questi locali dovranno comunque avere caratteristiche tali da permettere l’applicazione di tutte le previste misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria.
  • Nell’eventualità di un contatto con un caso sospetto di COVID-19, indossare DPI adeguati, consistenti in dispositivi di protezione delle vie respiratorie, protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti; tuttavia, considerate le misure di contenimento e il sistema di sorveglianza epidemiologica messi in atto, si ritiene che tale scenario costituisca una eventualità residuale. A contatto con tutti gli altri utenti, indossare dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica) e guanti.
  • Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anche lievi deve essere fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica, assicurandosi altresì che, nell’attesa della visita, il soggetto rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri utenti. In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto può essere inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra precisate e di contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale), o, in caso di sintomi gravi, direttamente il 118. Inoltre, al fine di rintracciare i possibili contatti, devono essere raccolte e conservate le informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato nei

    medesimi locali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico), da mettere a disposizione delle strutture preposte (Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente).
  • Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, si ritiene utile differire l’effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, o comunque di procedure che generano aerosol (per es. alcol test con etilometro), se previste nel programma degli accertamenti sanitari periodici ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, a meno che queste non siano assolutamente necessarie per l’espressione del giudizio di idoneità. In questo caso devono essere comunque garantite le procedure di sanificazione di queste attrezzature dopo il loro utilizzo.
    Secondo le rilevazioni del Ministero della salute, il virus è particolarmente pericoloso per le persone anziane e che hanno già condizioni di salute compresse da altre malattie, l’azione del medico competente è dunque importante, tanto che le parti hanno evidenziato che il medico competente è chiamato a segnalare all’azienda “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.”
    Si evidenzia come l’articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020 reciti che “è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. Tali indicazioni sono rivolte direttamente alla persona “fragile” ed è quindi questa che si deve fare direttamente parte attiva.
    E’ chiesto ora al medico competente di intercettare i casi residui eventualmente ancora presenti al lavoro. Su questo punto il Medico Competente deve mettere in atto tutte le cautele possibile nella tutela dei dati sanitari sensibili in proprio possesso e la comunicazione al datore di lavoro non dovrà prevedere in nessun modo informazioni personali.
    Infine l’accordo rileva come il Medico Competente debba applicare anche le complementari indicazioni dell’Autorità sanitarie locali.
    Si sottolinea infine nuovamente come fondamentale infine appare il contributo del Medico Competente nella gestione oltre che dell’informazione informazione e formazione sulle misure di contenimento, sui comportamenti individuali, come anche il suo ruolo clinico per la gestione dei casi personali legati ai dubbi sulla salute dei lavoratori e dei loro familiari, la collaborazione con i Datori di Lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle corrette procedure di lavoro e sull’adeguamento eventuale dell’organizzazione del lavoro, la collaborazione con i dipartimenti delle ASL / ATS di malattie infettive per l’individuazione dei contatti stretti nelle aziende ed il loro monitoraggio sanitario durante la quarantena.
    Ovviamente, data la portata generale del Protocollo e la necessità di dare attuazione attraverso singoli protocolli, ciascuna azienda declinerà queste indicazioni nelle modalità che riterrà più opportune.

    13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
    Ogni singolo protocollo adottato in azienda assicura efficacia se viene correttamente applicato ed aggiornato. Per questo, è prevista la costituzione di un apposito Comitato in azienda, che prevede anche la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
    Nel trasmettere la presente nota illustrativa alle associazioni territoriali aderenti del sistema, si fa presente che sono in fase di definizione da parte dei nostri Enti bilaterali nuove prestazioni di sostegno per le aziende e lavoratrici/ lavoratori collegate all’attuale situazione emergenziale.

Restrizione alla circolazione e di discriminazione verso merci italiane in esportazione

A seguito delle numerose segnalazioni di casi di restrizione alla circolazione e di discriminazione verso merci italiane in esportazione, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è immediatamente attivato a tutela delle imprese, creando un apposito indirizzo mail al quale potrete sin da subito segnalare le difficoltà riscontrate:

coronavirus.merci@esteri.it

La Rete Diplomatico-Consolare e degli Uffici ICE all’estero è al fianco del sistema imprenditoriale italiano e si attiverà prontamente con le Autorità locali, al fine di facilitare la risoluzione delle problematiche segnalate.

ABI e Associazioni delle imprese estendono la moratoria per le PMI danneggiate da emergenza Covid-19

Viene estesa ai prestiti al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento. La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”.  ABI,  Rete Imprese Italia (Confartigianato, Confersercenti, Casartigiani, Cna,  Confcommercio), Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop), CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria e Confindustria hanno concordato queste previsioni in un apposito Addendum all’Accordo per il Credito 2019.

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.

Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l’estensione della durata del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.

Nell’accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.

L’ABI e le Associazioni di rappresenta delle imprese firmatarie si impegnano a promuovere, presso le competenti Autorità europee e nazionali, una modifica delle attuali disposizioni di vigilanza riguardo le moratorie (c.d. forbearance), necessaria in una situazione emergenziale, come quella attuale.

L’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese richiedono, inoltre, di ampliare l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI e misure aggiuntive per agevolare l’accesso al credito.

Il direttore dell’ Agenzia ICE scrive a Confapi sull’emergenza Coronavirus

Il direttore generale dell’@itatradeagency, Roberto Luongo, ha scritto una lettera a #Confapi e a tutti i rappresentanti delle imprese per dare un’immediata risposta all’emergenza #Coronavirus

#Ice ha previsto un pacchetto di misure con l’obiettivo di rafforzare il sostegno pubblico al processo di internazionalizzazione in un momento particolarmente complesso.

Qui di seguito gli interventi più urgenti e di immediata applicazione:

  • Ampliamento dell’erogazione di servizi gratuiti di assistenza e consulenza sui mercati esteri a partire dal primo aprile 2020 a tutte le imprese con numero di dipendenti fino a 100 unità;
  • annullamento delle quote di adesione già fatturate dall’ICE-Agenzia alle aziende per la partecipazione alle iniziative promozionali (fiere estere, seminari, mostre autonome, workshop ecc.) con svolgimento a partire dal 1° febbraio 2020, in qualsiasi parte del mondo;
  • rimborso forfettario delle spese già sostenute per la partecipazione alle iniziative sopra descritte: tetto massimo pari a € 6.000 ad azienda, per i settori agroalimentare e beni di consumo; tetto massimo pari a € 10.000 ad azienda, per quelle del comparto beni strumentali;
  • gratuità di un modulo espositivo allestito in tutte le manifestazioni organizzate dall’ ICE-Agenzia (fiere, mostre autonome, ecc.) che si svolgeranno nel periodo marzo 2020 – marzo 2021, in qualsiasi parte del mondo a concorrenza dello spazio effettivamente disponibile; – per le altre attività, quali seminari, workshop, incoming, ecc., garanzia della partecipazione a titolo gratuito a tutte le aziende, limitatamente a una ammissione/postazione per singola iniziativa a concorrenza dello spazio effettivamente disponibile

Subordinatamente all’approvazione da parte di @italymfa di questi interventi, saranno disponibili a breve con maggiore dettaglio sul sito dell’Agenzia ICE (www.ice.it) le misure approntate e i relativi riferimenti per potervi accedere